Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in seduta plenaria ha adottato la convenzione dei diritti delle persone disabili. Dal sito: http://www.un.org/disabilities/index.asp
Articolo 1. Obiettivi
L’obiettivo della presente convenzione è promuovere, proteggere e assicurare alle persone disabili il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e sostenere il rispetto della loro dignità umana.Tra le persone disabili sono compresi tutti coloro che sono affetti da un impedimento di lungo termine di tipo fisico, mentale, intellettivo o sensoriale che possa, interagendo con vari tipi di barriere, impedire loro una partecipazione piena ed efficace alla vita sociale ad un livello paritario rispetto agli altri.
Articolo2. Definizione
La “discriminazione basata sulla disabilità” fa riferimento a qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione basata sulle disabilità che abbia l’obiettivo o l’effetto di diminuire o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, ad un livello paritario rispetto agli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o di altro tipo. Ciò comprende tutte le forme di discriminazione compresa la negazione di una sistemazione ragionevole: “sistemazione ragionevole” significa adottare, quando necessario in un caso particolare, modifiche e aggiustamenti necessari e appropriati, che non impongano un carico sproporzionato o illegale, per assicurare alle persone disabili il godimento o l’esercizio, su una base paritaria rispetto agli altri di tutti diritti umani e delle libertà fondamentali; “progettazione universale” significa progettazione di prodotti ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutti, al massimo livello possibile, senza la necessità di adottare adattamenti o progettazioni particolari. La “progettazione universale” non dovrebbe escludere gli strumenti assistenziali per particolari gruppi di persone disabili dove sia necessario.
Principi generali
I principi generali della presente convenzione dovranno essere:
a) rispetto per la dignità della persona, per l’autonomia individuale, compresa la libertà di fare le proprie scelte, e l’indipendenza degli individui;
b) non discriminazione;
c) piena ed efficace partecipazione ed inclusione nella società;
d) rispetto per le differenze ed accettazione delle persone disabili, intese come parte della diversità umana e dell’umanità;
e) pari opportunità;
f) accessibilità;
g) parità tra uomini e donne;
h) rispetto per le capacità di sviluppo dei bambini disabili e rispetto per il diritto dei bambini disabili di preservare la propria identità.
Articolo 25. Salute
Gli Stati Membri (dell’ONU) riconoscono che le persone con disabilità hanno diritto al godimento del massimo standard sanitario possibile senza discriminazione dovuta alla disabilità. Gli Stati Membri dovranno adottare tutte le misure appropriate per assicurare alle persone disabili l’accesso ai servizi sanitari che siano “sensibili” al genere, compresa la riabilitazione sanitaria. In particolare, gli Stati Membri dovranno:
a) fornire alle persone disabili programmi e servizi sanitari gratuiti o a pagamento dello stesso livello, della stessa qualità e dello stesso standard di quelli forniti alle altre persone, compresi quelli per la salute riproduttiva o sessuale e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione generale;
b) fornire quei servizi sanitari necessari alle persone disabili per le loro specifiche disabilità, compresa la diagnosi precoce, l’intervento appropriato, i servizi progettati per minimizzare gli effetti della disabilità e per prevenire ulteriori disabilità, compresi quelli per i bambini e per le persone anziane;
c) fornire tali servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità delle persone, comprese quelle nelle aree rurali;
d) richiedere al personale sanitario di fornire alle persone disabili servizi della sessa qualità di quelli offerti agli altri, anche attraverso la promozione della consapevolezza, sulla base di un consenso libero e informato, dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia e dei bisogni delle persone disabili, con la promozione e con la promulgazione di standard etici per i servizi sanitari pubblici e privati;
e) proibire la discriminazione nei confronti delle persone disabili nel fornire assicurazioni per la salute, e nell’assicurazione sulla vita dove tali assicurazioni siano leggi nazionali; tali assicurazioni dovranno essere fornite in modo equo e ragionevole;
f) prevenire la negazione discriminatoria di trattamenti e di servizi sanitari, così come di cibi e fluidi, sulla base della disabilità.
Articolo 27. Lavoro e impiego
1. Gli Stati Membri riconoscono il diritto delle persone disabili di lavorare, su una base paritaria rispetto agli altri; ciò comprende il diritto di avere l’opportunità di mantenersi attraverso un lavoro scelto liberamente o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente occupazionale aperto, comprensivo e accessibile alle persone disabili. Gli Stati Membri dovranno salvaguardare e promuovere la realizzazione del diritto al lavoro, anche per coloro che acquisiscono la disabilità durante l’attività lavorativa, adottando i passi appropriati, compresa la legislazione, per:
a) proibire la discriminazione dovuta alla disabilità con attenzione a tutti gli aspetti dell’impiego, comprese le condizioni di selezione, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, lo sviluppo della carriera e le condizioni salubri di lavoro;
b) proteggere i diritti delle persone disabili, su una base di parità rispetto agli altri, a condizioni giuste e favorevoli di lavoro, comprese pari opportunità e pari remunerazione per il lavoro di egual valore, e condizioni sicure e salubri di lavoro, compresa la protezione dalle molestie e il risarcimento;
(…)
i) assicurare che alle persone disabili venga fornita una sistemazione ragionevole sul luogo di lavoro.
Articolo 34. Comitato sui Diritti delle Persone Disabili
Articolo 42. Firma
La presente Convenzione sarà aperta per la ratifica di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione regionale alla Sede Centrale delle Nazioni Unite a New York dal 30 Marzo 2007.
Articolo 45. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentunesimo giorno dopo il deposito del ventesimo dispositivo di ratifica o di accesso;
2. per ciascun Stato o organizzazione di integrazione regionale che ratifica, confermando formalmente o accedendo alla Convenzione dopo il deposito del suddetto strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentunesimo giorno dopo il deposito del proprio dispositivo.