Il Consiglio Regionale del Veneto nella 147ª Seduta pubblica il giorno Martedì 5 marzo 2013 con la Deliberazione legislativa n. 2 avente per oggetto il “DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO” (Progetto di legge n. 199) nell’Art. 12 ha previsto il “Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara”.
L’Art. 12 prevede delle iniziative per la diagnosi e la cura:
1. La Regione riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
a) la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;
b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;
c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
d) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le terapie per la cura della stessa.