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Ordinanza in favore di un malato di Sensibilità Chimica Multipla del Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, procedimento ex. art.700 c.p.c.!

Recensione di Donatella Stocchi

Il 29.09.2014 il giudice del lavoro dott.ssa Maria Cristina Mattei accoglie il ricorso contro ASL di Brindisi di un Ufficiale Colonnello dell’Esercito italiano impiegato nella missione di Bosnia Erzegovina intossicato da metalli pesanti.
In un primo momento la ASL aveva dato l’autorizzazione per il ricovero per un piano terapeutico, presso il Centro Breakspeare Hospital di Londra, successivamente aveva negato l’autorizzazione perché riteneva che i ricoveri con cadenza trimestrale erano troppo ravvicinati nel tempo asserendo che le cure potevano essere fatte presso centri di riferimento presenti sul territorio nazionale.

Queste argomentazioni costituiscono ormai un “classico” per provvedimenti ex. art. 700 c.p.c. sin dalle prime cause italiane che risalgono al 2006. Le regioni intervengono sulle ASL di appartenenza, in modo improprio, in questo caso si tratta della Regione Puglia, negando il rimborso delle cure adducendo la possibilità di riceverle presso “fumosi” centri di riferimento presenti sul territorio nazionale. Il giudice invece ha chiarito in modo inequivocabile la distinzione delle competenze in materia delle Regioni e delle ASL.

L’ASL secondo la normativa è l’unico soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione ed è tenuta al rimborso delle spese. In questo caso, come per altri similari, esiste la “fondatezza” della domanda” in quanto la prestazione non è ottenibile “tempestivamente” in Italia.
La successiva riguarda il riconoscimento della SCM (sigla italiana dell’acronimo USA: MCS) da parte dell’OMS e che non si tratta di malattia rara, motivazioni non persuasive per il giudice che ha appoggiato le relazione medico legale del prof. Genovesi, responsabile del centro di riferimento MCS della regione Lazio, che invece elenca i paesi in cui è riconosciuta e il Centro di Riferimento del Lazio che la riconosce come malattia rara e cita la Dichiarazione Scritta del Parlamento Europeo che propone di includerla nelle liste delle malattie professionali.

Altro punto cruciale riguarda l’efficacia del piano terapeutico in quanto l’ordinanza afferma che “non esiste allo stato attuale un Piano Diagnostico Terapeutico assistenziale validato dalla comunità scientifica internazionale e tanto meno da istituzione pubblica” e il centro che le dispensa. Anche in questo caso il giudice ha riconosciuto i miglioramenti che hanno comportato le terapie su questo paziente e che il Breakspeare Hospital è centro di altissima specializzazione per la MCS.

Riguardo a questa argomentazione, specifica per questo procedimento, in quanto trattasi di un militare dell’Esercito italiano, “vittima del dovere”, per questa categoria sono provviste diverse forme di assistenza e contribuzioni per le cure e, quindi, non c’è un contraddittorio tra i tre ministeri indicati.

Pertanto il diniego della ASL è risultato lacunoso, in quanto non indica i centri italiani in cui avere la prestazione terapeutica e per aver avuto un comportamento contraddittorio, prima approvando la richiesta di rimborso terapie e poi rifiutandola sospendendo i rimborsi.
Il giudice accoglie il ricorso il 23/09/2014 riconoscendo il diritto del querelante ad essere curato presso il centro londinese secondo le modalità e tempestività stabilita dal centro con la ripresa del rimborso spese nella misura dell’80% a carico della ASL. Inoltre condanna la ASL al pagamento delle spese legali.

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